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Infocenter

Tessin


Hauptort: Bellinzona
Fläche: 2812 km2
Seen: 84,1 km2
Flüsse/Bäche: 38,1 km2
Bedeutende Gewässer: Langensee, Luganersee, Ticino, Verzasca, Maggia, Tresa, Blenio, Moesa, Lago Ritom, Lago Sambuco, Lago Naret

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Kantonale Fischereibehörde
Dipartimento del Territorio, Servizio cantonale della caccia e pesca, V. Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

Fischereiverwalter
Ispettore della pesca: Giorgio Leoni, 091 814 35 38, giorgio.leoni(at)ti.ch
Biologe Bruno Polli, 091 814 35 09, bruno.polli(at)ti.ch

Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP)
Presidente Urs Lüchinger, Strada di Soragno, 6964 Davesco-Soragno, www.ftap.ch, info(at)ftap.ch

Fischervereine

  • SP Alta Leventina, Roberto Alberti, 6777 Quinto, 079 649 39 38
  • SP Bellinzonese, Ivan Cairoli, Al Mai 31a, 6528 Camorino, 091 857 10 34
  • SP Biaschese, Franca Malaguerra, 6703 Osogna, 091 863 13 04
  • SP Bleniese, Josy Arizzoli, C.P. 24, 6716 Acquarossa, 091 871 23 81
  • SP Ceresiana, Urs Lüchinger, Strada di Soragno, 6964 Davesco-Soragno, 091 941 10 27
  • SP Gambarognese, Virgilio Morotti, via Cantonale 113, 6573 Magadino, 091 795 20 57
  • SP Leventinese, Antonio Gabusi, Pretorio , 6760 Faido, 091 866 21 46
  • SP Locarnese, Claudio Jelmoni, Municipio 4, 6614 Brissago, 079 337 35 18
  • SP Mendrisiense, Giorgio Imperiali, Via del Maestran, 6864 Arzo, 079 789 03 84
  • SP Onsernone-Melezza, Fabio Colombo, C.P. 1140, 6616 Losone, 091 791 88 55
  • SP S. Andrea, Ivan Pedrazzi, via della Posta 13, 6600 Locarno, 091 751 27 35
  • SP Valmaggese, Bruno Donati, 6676 Bignasco, 091 754 31 76
  • SP Verzaschese, Gianni Gnesa, via Mulini 22 , 6596 Gordola, 091 745 24 94
  • STPS, Renato Perucchini, Residenza Chisaccio, 6653 Verscio, 091 796 26 16
  • Club pescatori a mosca Ticino, Giuseppe Coluccia, via del Tiglio 27, 6512 Giubiasco, 091 857 60 56

 

Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

(del 26 giugno 1996)
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti:
- la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l' ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;
- il messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato,
- il rapporto 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione;

decreta:

TITOLO I
Norme generali

Scopo
Art. 1 1La presente legge disciplina l' applicazione della legge federale sulla pesca e della relativa Ordinanza federale di esecuzione.
2Essa ha inoltre lo scopo di:
a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;
b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo;
c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale;
d) promuovere l' informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;
e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.

Campo di applicazione
Art. 2 1La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.
2L' esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa Ordinanza federale.
3La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

Diritti di pesca
Art. 3 1Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.
2Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione.

TITOLO II
Esercizio della pesca

Definizione
Art. 4 L' esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.

Cattura
Art. 5 È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.

Attrezzi e sistemi
Art. 6 1Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.
2E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.

Natanti
Art. 7 L' uso di qualsiasi natante a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

Statistica
Art. 8 Il pescatore è tenuto ad iscrivere ogni cattura nell' apposito formulario di statistica, secondo le modalità fissate dal regolamento.

Gare
Art. 9 1Le gare di pesca necessitano di un' autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.
2L' organizzatore della gara versa una tassa per l' uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.-- a fr. 1000.-- a dipendenza dell' estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.
3Per le gare sociali non è prelevata la tassa.

Polizia della pesca e collaboratori
Art. 10 1La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell' Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.
2Alla polizia della pesca collaborano:
a) agenti della polizia comunale;
b) personale forestale cantonale;
c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
d) guardie svizzere di confine.
3Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall' Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l' acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario.1)

Segnalazioni e ritiro della patente
Art. 11 1Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.
2Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento.
3Il Consiglio di Stato determina la procedura di conferma del ritiro della patente.

Controlli
Art. 12 1Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.
2Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.
3Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria.
4Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.

TITOLO III
Patenti

Patente
Art. 13 1L' esercizio della pesca presuppone l' ottenimento della patente.
2Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

Condizioni per l' ottenimento della patente
Art. 142) 1La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dalla Federazione acquicoltura e pesca ticinese (detta in seguito FTAP) e riconosciuto dal Consiglio di Stato.
2L' ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall' ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.

Diniego della patente
Art. 15 1Il rilascio della patente è negato a chi:
a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l' esercizio della pesca con reti;
b) non ha compiuto i 16 anni e non è in possesso dell' autorizzazione dell' esercente l' autorità parentale, per la pesca dilettantistica;
c) per decisione delle competenti autorità è privato del diritto di pescare;
d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia;
e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato.
2Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Categorie di patenti e tasse
Art. 163) 1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:
a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:
- Categoria P1, professionale

fr. 1000.--
- Categoria P2, semiprofessionale

fr. 1000.--
Le patenti di tipo P valgono anche per la pesca con lenza per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo.4)
b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
- Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone anche dalla barca
sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone

fr. 160.--
per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero

fr. 320.--
per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera

fr. 500.--
- Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino

fr. 60.--
per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone

fr. 80.--
- Categoria D3, per la pesca del temolo:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone

fr. 80.--
per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero

fr. 160.--
per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera

fr. 300.--
c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
- Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca
del temolo:
valevole per la durata di 2 giorni

fr. 60.--
valevole per la durata di 7 giorni

fr. 120.--
- Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
valevole per la durata di 2 giorni

fr. 30.--
valevole per la durata di 7 giorni

fr. 50.--
2Per i richiedenti con meno di 19 anni sono stabilite le seguenti tasse:
- Categoria D1: indistintamente

fr. 50.--
- Categoria D2

gratuita
- Categoria D3: indistintamente

fr. 20.--
- Categoria T1

valevole per la durata di 2 giorni
fr. 20.--

valevole per la durata di 7 giorni
fr. 30.--

- Categoria T2: indistintamente

gratuita
3La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno staccato la patente di categoria D1.
4Ogni detentore di patenti annuali, fatta eccezione per quelle gratuite, è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a sostegno dell' attività delle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l' acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento da diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti.
Per i pescatori con meno di 19 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--.
In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l' acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.5)
5I pescatori motulesi su sedie a rotelle di qualsiasi domicilio e nazionalità possono ottenere gratuitamente la patente D1, facendone richiesta a una cancelleria comunale.
6I ragazzi di età inferiore ai 10 anni possono esercitare gratuitamente la pesca dilettantistica nei corsi d' acqua, bacini di accumulazione e laghetti alpini, a condizione che siano accompagnati da una persona avente un' età minima di 18 anni e in possesso di una regolare patente. La battuta di pesca, nella quale i ragazzi potranno utilizzare una propria canna da pesca, dovrà rispettare nel numero di catture il massimo concesso per una sola patente.
7Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

Obblighi del detentore della patente
Art. 17 1Il detentore della patente deve portarla con sé nell' esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.
2La patente è personale e non trasferibile.

Ripartizione degli introiti
Art. 186) 1Sul ricavo complessivo delle patenti annuali per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D) viene assegnato:
a) l' 8% ai Comuni, in base all' importo delle patenti da loro rilasciate;
b) il 60% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
c) il 32% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.
2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla FTAP ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

TITOLO IV
Fondo per la fauna ittica e la pesca

Destinazione
Art. 19 1E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa:
a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del loro ambiente naturale;
b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca e dalla presente legge;
c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d' acqua e nei laghi;
d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi;
e) l' attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell' opera di ripopolamento;
f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco;
g) l' istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l' informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.
2Per gli importi superiori ai fr. 200'000.-- la decisione spetta al Gran Consiglio.

Finanziamento
Art. 20 Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:
a) dal 50% degli introiti derivanti dal rilascio delle patenti;7)
b) dalla sovrattassa, giusta l' art. 16 cpv. 4;8)
c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37;
d) dalle multe e dai risarcimenti;
e) da sussidi e proventi vari;
f) da eventuali devoluzioni del Cantone.

TITOLO V
Protezione e valorizzazione

Protezione delle specie
Art. 21 Il Consiglio di Stato:
a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un' ottimale riproduzione naturale;
b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita;
c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

Studi di base
Art. 22 Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

Ripopolamento
Art. 23 Ogni azione di ripopolamento necessita di un' autorizzazione.

Valorizzazione biotopi
Art. 24 Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

Interventi sui corpi d' acqua
Art. 25 1Ogni intervento tecnico sui corpi d' acqua è soggetto ad autorizzazione.
2Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un' indennità.
3Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

Catture eccezionali
Art. 26 Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Attività moleste
Art. 27 1In determinati corpi d' acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d' acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.
2Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate.

TITOLO VI
Associazioni e commissioni

Associazioni
Art. 28 1Le associazioni ticinesi per l' acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell' informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.
3...9)

Corsi di introduzione
Art. 2910) 1La FTAP organizza almeno una volta all' anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione.
2L' ASSORETI organizza, una volta all' anno se vi sono candidati, gli esami per l' ottenimento della patente di tipo P.

Commissione consultiva
Art. 30 1La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un' equa rappresentanza delle cerchie interessate.
2Essa in particolare:
a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale;
b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative.

TITOLO VII
Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Esecuzione coattiva
Art. 31 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l' esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all' Art. 292 CPS e dall' adempimento sostitutivo a spese dell' obbligato.

Contravvenzioni
Art. 32 1Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.--.
2Il tentativo e la complicità sono punibili.

Divieto di esercitare la pesca
Art. 33 Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l' autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.

Competenze e procedure
Art. 34 1I reati elencati all' Art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall' autorità giudiziaria penale.
2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni. Se il Consiglio di Stato ritiene doversi infliggere la pena dell' arresto, trasmette l' incarto all' autorità giudiziaria.

Risarcimento danni
Art. 35 1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.
2L' autorità che decide sul reato fissa anche l' importo del risarcimento.

Confisca
Art. 36 1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l' autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.
2L' autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Prestazioni dell' Amministrazione
Art. 37 Le prestazioni dell' Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell' esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.

Ricorso
Art. 38 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie

Applicazione diretta
Art. 39 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca.

Esenzione dalla frequenza del corso
Art. 40 Chi ha ottenuto almeno una patente annuale negli ultimi 5 anni sotto il regime della legge abrogata, non è tenuto alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca.

Esami per patenti di categoria P
Art. 4111) Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall' esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.

Raggiungimento del contingente
Art. 42 Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento.

Art. 43 ?12)

Abrogazione
Art. 44 La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell' 8 febbraio 1977 sono abrogati.

Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 45 1Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l' approvazione dell' autorità federale13)in conformità con l' Art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.14)

Pubblicato nel BU 1996, 419.

Note:
1) Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
2) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
3) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.
4) Lett. modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 23.8.2002 - BU 2002, 249.
5) Cpv. modificato dalal L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
6) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42; precedente modifica: BU 001, 63.
7) Lett. modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.
8) Lett. modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.
9) Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
10) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
11) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
12) Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
13) Approvazione federale: 13 novembre 1996
14) Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.


Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

(del 15 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:
- la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996;
- la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991;
- la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e la relativa Ordinanza federale concernente la Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 5 dicembre 1988;

decreta:
TITOLO I
Norme generali

Competenze
Art. 1 1L' Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.
2Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative.

TITOLO II
Esercizio della pesca

Zona e periodi di pesca1)
Art. 22) 1La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:
a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
b) In tutti i laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri d' altitudine e in tutti i corsi d' acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri:
dal 15 marzo al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 1° aprile.
c) Nei laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di quota, nonché nei loro affluenti:
dal 1° giugno al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 15 giugno. La cattura di pesci da esca con la bottiglia o l' apposito bertovello è autorizzata dalle ore 12.00 del 31 maggio.3)
Temolo4)
2La pesca del temolo (Thymallus thymallus) è consentita unicamente ai detentori della patente D4 dal 1° ottobre al 30 novembre, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:
1. Ticino: dal ponte della strada cantonale di Quartino fino alla confluenza con il riale di Moleno e dal ponte di Lodrino fino alla confluenza con il fiume Brenno;
2. Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;
3. Maggia: dalla foce fino al ponte di Visletto.5)

Limitazioni di pesca
Art. 36) 1La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume:
a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di Giornico.7)
b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);
c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;
d) Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.
Temolo8)
2Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo è permessa dal 1° giugno al 30 settembre, limitatamente a tre fili laterali e ami senza ardiglione. 3Nei tratti di fiume elencati all' art. 2 cpv. 2 è vietato:
a) durante il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante, limitatamente a tre moschette, con o senza ardiglione;
b) durante il mese di novembre, l' entrata in acqua.

Orari di pesca
Art. 4 1La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:
dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo;
dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile;
dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;
dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto;
dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre;
dalle ore 08.00 alle 17.00 nei mesi di ottobre e novembre.9)
2Durante il periodo in cui vige l' ora estiva i summenzionati orari, d' inizio e terminedi pesca, sono posticipati di un' ora.
3Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

Attrezzi di cattura permessi
Art. 5 1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
2Le patenti di tipo P danno diritto all' uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2, ad eccezione delle reti per le quali valgono le seguenti prescrizioni:
a) nel Verbano le seguenti categorie di patenti consentono l' uso di:
- Cat. P1: reti volanti e da posta;
- Cat. P2: reti ancorate dalla riva e tramagli (la lunghezza complessiva è di 250 m per le reti e di 100 m per i tramagli; l' ancoraggio non deve superare i 50 m);
- Cat. P3: tramagli e bertovelli (la lunghezza complessiva è di 100 m per i tramagli);
b) nel Ceresio le seguenti categorie di patenti consentono l' uso di:
- Cat. P1: tutte le reti;
- Cat. P2: reti volanti e da posta;
- Cat. P3: tramagli e bertovelli.
3La patente di categoria D1 da diritto all' uso dei seguenti attrezzi:
- canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;
- tirlindana, spaderna, lanzettera, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.
4La patente di categoria D2 da diritto all' uso della canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.10)
5La patente di tipo T1 da diritto all' uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.11)
6La patente di tipo T2 da diritto all' uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2.12)
7È pemesso l' uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.13)
8?14)

Attrezzi e sistemi vietati
Art. 615) 1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento.
2Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato:
a) il congiungimento delle lenze fra due canne;
b) usare o portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;
c) la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;
d) l' uso contemporaneo di più di una canna;
e) l' uso di una lenza con più di cinque fili laterali;
f) l' uso di ami più piccoli del numero sette per la pesca con esche naturali;
g) usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;
h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno) per la pesca con esche naturali, fatta eccezione per il pesciolino;
i) usare l' attrezzo denominato "cane", eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;
l) la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;
m) l' uso di apparecchi per l' individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l' uccisione in acqua di pesci o gamberi;
n) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell' acqua;
o) stare lungo la riva dei corsi d' acqua e dei laghi con canna montata durante l' orario di pesca proibito;
p) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all' abitazione;
q) usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce;
r) praticare la pesca subacquea;
s) catturare pesci con le mani.
t) usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d' acqua.16)

Cattura di esche
Art. 7 1Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l' uso di una bottiglia o di un bertovello per pescatore.
2La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all' art. 4 del presente regolamento.
3Le catture devono limitarsi allo stretto necessario.
4È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

Statistica e controllo
Art. 8 1I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono registrare quotidianamente nell' apposito libretto il pescato giornaliero come pure le giornate di pesca senza catture.
2I detentori di patenti annuali del tipo D devono iscrivere con inchiostro indelebile nell' apposito libretto:
a) all' inizio dell' attività, la data della giornata di pesca ed il relativo settore;
b) al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni cattura effettuata nei corsi d' acqua, bacini e laghi alpini;
c) prima dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, le catture effettuate nei laghi Verbano e Ceresio.17)
3Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall' Ufficio.
4I libretti di statistica devono essere inviati all' Ufficio entro il 15 gennaio dell' anno successivo.

Gare di pesca
Art. 9 1Chi organizza gare di pesca deve richiedere l' autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all' Ufficio.
2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a) tipo di gara e regolamento;
b) definizione del campo di gara;
c) numero previsto di partecipanti;
d) orari;
e) tipo di pasturazione e quantitativi previsti.
3L' autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi:
a) documentazione incompleta;
b) assenza di garanzie di corretto svolgimento;
c) contrasto con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque;
d) l' organizzatore non può garantire lo smercio del pesce catturato o l' eliminazione del pesce non commerciabile.
4I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.
5La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato dall' Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti.18)
6L' organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.

Guardapesca volontari
Art. 10 Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le direttive concernenti l' organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

Ritiro della patente
Art. 11 1Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente a chi in particolare:
a) pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi consentiti;
b) cattura pesci sottomisura o oltre il numero consentito;
c) pesca in zone di protezione;
d) si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge.19)
2La patente ritirata viene trasmessa entro 48 ore con il verbale dei fatti all' Ufficio, il quale decide sul ritiro.

TITOLO III
Patenti

Rilascio della patente
Art. 12 1Le patenti sono rilasciate:
a) dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;
b) da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone.
2Le patenti di tipo P sono rilasciate dall' Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio. Per i pescatori residenti in Italia la consegna avviene mediante la cancelleria di Brusino Arsizio e Ponte Tresa.
3Previa comunicazione all' Ufficio, più Comuni possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti.
4I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili dell' allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.
5Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2 direttamente all' Ufficio.
6L' istanza di rilascio revoca la patente ottenuta in contrasto ai disposti dell' art. 15 della Legge cantonale sulla pesca.

Rendiconti annuali
Art. 13 1I Comuni trasmettono all' Ufficio, entro il 1° novembre di ogni anno, i rendiconti concernenti le patenti di pesca rilasciate nel rispettivo Comune.
2Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti.

Condizioni particolari per il rilascio delle patenti di tipo P
Art. 14 1La domanda per l' ottenimento della patente di tipo P deve essere inoltrata annualmente all' Ufficio entro il 31 gennaio. È data priorità al rinnovo delle patenti scadute.
2Il numero di patenti rilasciate a pescatori per l' esercizio della pesca nelle acque del Verbano e del Ceresio è proporzionato alle superfici pescabili dei rispettivi laghi (44 km2 per il Verbano e 27 km2 per il Ceresio).
3Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di 4 km2 di lago per la categoria P1 e di 2 km2 per la categoria P2.
4Le patenti di categoria P1 e P2 sono rilasciate a coloro il cui introito derivante dall' attività di pesca è principale, rispettivamente secondario.
5Il diritto al rinnovo della patente decade qualora il titolare non ha effettuato un numero minimo di 50 giornate di pesca nel corso dell' anno precedente. In caso di comprovati gravi impedimenti, il Dipartimento può concedere delle deroghe.20)
6Per l' assegnazione di nuove patenti, di competenza del Dipartimento, sarà data priorità ai richiedenti più giovani e con esperienza di pesca con attrezzi professionali. In caso di più richiedenti con pari requisiti per posto vacante, l' assegnazione avverrà tramite sorteggio. 21)

Legittimazione
Art. 15 1La patente deve essere accompagnata da un documento di legittimazione valido.
2Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un' Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.

Sostituzione della patente
Art. 16 In caso di smarrimento, le patenti di tipo D e P e il relativo libretto per la statistica di pesca possono essere sostituiti dall' Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.-- destinati al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

Rimborso della patente
Art. 17 La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare, previa richiesta all' Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.

TITOLO IV
Fondo per la fauna ittica e la pesca

Amministrazione del Fondo
Art. 18 1L' Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.
2L' Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10 000.--; la Divisione dell' ambiente fino a fr. 50 000.--.

TITOLO V
Protezione e valorizzazione

Zone di protezione
Art. 19 1Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità:
a) protezione di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari;
b) protezione e cattura di riproduttori;
c) protezione e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti;
d) protezione di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili;
e) esclusione di luoghi pericolosi per il pescatore.
2La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all' imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell' art. 6 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.
3Di regola l' estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitatacon cartelli o gavitelli.
4Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall' Ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

Gambero22)
Art. 20 1La pesca del gambero indigeno (Austropotamobius pallipes) è vietata in tutte le acque del Cantone.
2La pesca del gambero americano (Orconectes limosus) è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti del tipo P.
3I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco.
4È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti.
5...23)

Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti
Art. 21 1Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.24)
2Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l' esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.
3Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.
4I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie, nonché i pesci catturati legittimamente che non abbiano raggiunto la misura minima prescritta, debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.25)

Lunghezza minima e numero di catture
Art. 22 1Nei corsi d' acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:
trota fario cm 24
trota iridea cm 22
salmerino fontinalis cm 22
salmerino alpino cm 0
ad eccezione dei laghi Alzasca, Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, Rodont, Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 28
salmerino namaycush (trota canadese) cm 28
temolo cm 35
coregone cm 30
pesce persico cm 18
ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15
anguilla cm 50
luccio cm 45

2Nell' esercizio della pesca nei laghi di Alzasca, Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, Rodont, Tom e Tremorgio è vietato avere con sé salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 28 cm.
3Per le trote e i salmerini è consentita la cattura di un numero complessivo massimo di 12 esemplari per giornata. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 28 cm catturati nei laghi in cui vige la misura minima di 0 cm.
4Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo 20 esemplari durante l' intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.
5Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.

Uso e commercio di pesci da esca
Art. 23 È vietato commerciare e usare quale esca:
a) pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale;
b) pesci vivi o morti appartenenti a specie minacciate (Cfr. allegato 1 Ordinanza concernente la Legge federale sulla pesca, grado di minaccia da 1 a 3).

Ripopolamenti
Art. 24 1L' Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della statistica di pesca.
2Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall' Ufficio.
3Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall' Ufficio che redige un rapporto di semina.

Catture eccezionali
Art. 25 L' Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Interventi tecnici
Art. 26 1L' Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui corpi d' acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.
2In particolare l' autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione naturale delle specie principali o minacciate.

TITOLO VI
Associazioni e commissioni

Associazioni riconosciute
Art. 27 1Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statutari. Esse presentano annualmente un rapporto sull' attività e, in particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.
2Il riconoscimento può essere revocato se l' attività dell' Associazione è in contrasto con la legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro comitato o di loro membri con l' accordo dello stesso.

Corso di introduzione alla pesca
Art. 2826) 1La Federazione ticinese per l' acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una volta all' anno il corso di introduzione alla pesca per coloro che hanno compiuto almeno il 14° anno d' età.
2La FTAP ne rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le modalità e le tasse.
3La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all' Ufficio.
4L' Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso inviando suoi esperti.
5I pescatori di età inferiore ai 16 anni possono staccare la patente annuale di pesca prima di avere frequentato il corso.

Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P
Art. 28a27) 1L' ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell' esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.
2L' Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell' esame e ne verifica il corretto svolgimento.

Commissione consultiva
Art. 29 1La Commissione consultiva della pesca è composta di cinque membri designati dal Consiglio di Stato e di cinque membri proposti della FTAP. La Commissione è presieduta dal direttore del Dipartimento.
2Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.
3La Commissione si riunisce almeno una volta all' anno.

TITOLO VII
Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Reati
Art. 30 I reati previsti all' art. 34 cpv. 2 della Legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla Divisione dell' ambiente. La procedura è fissata dalla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Ricorsi
Art. 31 Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie

Corso d' introduzione alla pesca
Art. 3228) Chi non ha ottenuto una patente annuale di pesca dal 1992 al 1999 è tenuto a partecipare al corso d' introduzione organizzato dalla FTAP ai sensi dell' art. 14, cpv. 1 LCP:

Entrata in vigore
Art. 33 Ottenuta l' approvazione del Dipartimento federale dell' Interno29), il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.30)

Pubblicato nel BU 1996, 426 e BU 1997, 37.

Allegato 131)
(artt. 2, 4, 5, 6, 22)
Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)
Art. 1 1Periodi di divieto e lunghezze minime
Specie
Periodo di divieto
Lunghezza minima

Trota dal 26 settembre al 20 dicembre 30 cm
Salmerino dal 15 novembre al 24 gennaio 25 cm
Coregone lavarello1) dal 15 novembre al 24 gennaio 30 cm
Coregone bondella dal 15 novembre al 24 gennaio 25 cm
Coregone sp.1) dal 15 novembre al 24 gennaio 30 cm
Luccio dal 15 marzo al 30 aprile 45 cm
Pesce persico dal 15 aprile al 15 giugno 18 cm
Persico trota2) dal 1° maggio al 30 giugno 20 cm
Lucioperca dal 1° aprile al 31 maggio 40 cm
Carpa dal 1° giugno al 30 giugno 30 cm
Agone dal 15 maggio al 15 giugno 20 cm
Tinca dal 1° giugno al 30 giugno 25 cm
Anguilla nessuno 50 cm
Alborella3) dal 25 maggio al 15 giugno nessuna
Pigo dal 1° maggio al 31 maggio nessuna
Barbo dal 15 maggio al 15 giugno nessuna
Gambero indigeno specie protetta

1) Dal 10 gennaio la pesca al lavarello e al coregone sp. è consentita nella zona di lago aperto, vale a dire ad una distanza di almeno 200 m dalla riva, esclusivamente utilizzando la rete volante denominata "Riadaresc" per lavarello con le modalità e le indicazioni descritte al punto 2.2 della tabella 1.
2) I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.
3) Durante il periodo di divieto dell' alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di 1 amo.
2Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonchè la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.
3I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Orari di pesca
Art. 2 1La pesca con attrezzi del tipo canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:
dalle ore 04.00 alle ore 22.00 nei mesi da aprile a settembre compresi;
dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a marzo compresi.
2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:
nei mesi di gennaio e febbraio:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere lasciati in posa illimitatamente;
nel mese di marzo:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere lasciati in posa illimitatamente;
nel mese di aprile:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:
posa a partire dalle ore 17.30; levata entro le ore 07.30;
nei mesi di settembre e ottobre:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di novembre e dicembre:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere lasciati in posa illimitatamente.
4L' uso del tramaglio al salto è permesso unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.
5Durante il periodo in cui vige l' ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un' ora.

Attrezzi di pesca consentiti
Art. 3 Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca
Art. 4 1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
2Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni e se sigillati dal competente guardapesca. Per il controllo delle reti è fatto obbligo della presentazione del certificato di fornitura che specifichi la magliatura, lunghezza, altezza e lo spessore del filo.
3Per le reti volanti e da posta descritte nella Tabella 1 punto 3. è consentito l' uso esclusivamente quando:
a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.
4Ogni rete deve essere segnalata all' inizio e alla fine con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm. 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall' Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.
5Le spaderne, i sacchi e i bertovelli sono segnalati con galleggianti di colore bianco.
6Il porto di attrezzi pronti all' impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.
7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

Ausiliari
Art. 5 Nell' esercizio della pesca con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un' altra persona senza patenti.

Attrezzi e sistemi vietati
Art. 6 Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:
- l' uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce;
- la pesca subacquea;
- l' uso di apparecchi per l' individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l' uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell' acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all' abitazione.

Allegato 1: art. 3, Tabella 1
Tabella 1: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano)

Gli attrezzi non contemplati nell' elenco sono vietati.

Osservazioni:
1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
2) S' intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima in mm1)
Lunghezza massima in m2)
Altezza massima in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
1
Reti della categoria "Bedina"
- Proibita durante tutto l' anno.
2
Reti della categoria "Volante" e "Da Posta"32)
2.1
Volante e da posta
Riadaresc
Trota
50
500
150 maglie
- Proibita durante il divieto della trota.
- Proibito l' ancoraggio della rete durante il divieto del luccio.
2.2
Volante e da posta
Riadaresc
Lavarello Coregone sp.
40-48
500
150 maglie
- Proibita durante il divieto dei coregonidi, salvo quanto indicato nell' allegato 1, art. 1.
- Non può essere posta sul fondo.
- Proibito l' ancoraggio della rete durante il divieto del luccio e della trota.
2.3
Volante e da posta
Reet da bundela
Bondella
32-33
500
150 maglie
- Proibita durante il divieto dei coregonidi; successivamente, è consentita fino al 15 giugno.
- L' uso di questa rete può essere regolamentato diversamente nel corso dell' anno, di volta in volta sulla base delle evidenze biologiche disponibili.
- Non può mai essere posta sul fondo.
- Proibito l' ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio.
2.4
Volante e da posta
Reet da bundela
Bondella
34-37
500
150 maglie
- Proibita durante il divieto dei coregonidi.
- Non può mai essere posta sul fondo.
- Proibito l' ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio.
2.5
Volante e da posta
Pantera
Agone
24-30
500
150 maglie
- Proibita fino a nuovo provvedimento.
2.6
Volante e da posta
Realino
Alborella
10-13
120
400 maglie
- Proibita fino a nuovo provvedimento.
3
Reti della categoria "Da fondo"33)
3.1
Rete da fondo
Reet da agon
Agone
26-30
200
50 maglie
- Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre.
- Proibito l' ancoraggio dalla riva.
3.2
Rete da fondo
Reet da bundela
Bondella
Pesce persico Salmerino
34-43
200
75 maglie
- Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi.
- Dal termine del divieto dei coregonidi fino al 15 marzo è consentita una lunghezza massima di 360 m, pari a n. 6 reti, per licenza o patente.
3.3
Rete da fondo
Cucù
Tinca
Carpa
45-48
200
50 maglie
- Proibita durante il divieto della carpa, della tinca, del salmerino, dei coregonidi, del luccio, del pesce persico e lucioperca.
3.4
Rete da fondo
Reet da pess bianc
Cavedano
Scardola
50-100
200
50 maglie
- Proibita durante il divieto della trota.
4
Reti della categoria "Tramaglio"34)
4.1
Tramaglio
Tremagg
Pesce persico
Agone
Bottatrice
Mantello:
120-300
Velo: 28-32
250
1,2 m
- Proibita durante il divieto del pesce persico.
- Proibita la posa notturna come rete da posta dal 15 dicembre alla fine del divieto della bondella.
4.2
Tramaglio
Tremagg
Tinca
Carpa
Luccio
Mantello:
120-300
Velo: 45
250
1,2 m
- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa.
- Proibita la posa notturna durante il divieto del salmerino dei coregonidi e del pesce persico: in tali periodi è da usare solo al salto, singolarmente.
4.3
Tremaglio
Tremagina
Alborella
Mantello:
120-300
Velo: 10-13
25
1,0 m
- Proibito fino a nuovo provvedimento.
5
Attrezzi della categoria "Bertovello"
5.1
Bertovello
Bertuvel
Specie varie
45
2.0
Diametro
massimo: 0,8 m
- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.
6
Attrezzi della categoria "Cattura di pesci da esca"35)
6.1
Bilancino
Bilancin
Pesce da esca
6-8
Lato massimo: 1.0
- Proibito durante il divieto dell' alborella.
- Proibito l' uso radendo il fondo e a traino dell' imbarcazione.
- Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d' attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d' acqua con un unico lato libero a lago.
6.2
Nassetta
Nassetta
Pesce da esca
6-8
Altezza massima 50 cm
Diametro massimo 25 cm
6.3
Bottiglia
Bottiglia
Pesce da esca
N. Tipo
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Descrizione dell' attrezzo
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
7
Attrezzi della categoria "Guadino"
7.1
Guadino
Guada Guadin
A diametro variabile
- Da usare solo per estrarre dall' acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
8
Attrezzi della categoria "Spaderna"
8.1
Spaderna
Lignola
Anguilla
Tinca
Pesce persico
Con 300 ami per imbarcazione al massimo
- Proibita con l' esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.
9
Attrezzi della categoria "Tirlindana"36)
9.1
Tirlindana
Molagna o macchina
Trota
Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo
- Proibita durante il divieto della trota.
9.2
Tirlindana
Tirlindana
Salmerino
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo
- Proibita durante il divieto del salmerino.
9.3
Tirlindana
Tirlindana
Luccio
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo
- Proibita durante il divieto del luccio.
9.4
Tirlindana
Tirlindana
Pesce persico
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo
- Proibita durante il divieto del pesce persico.
9.5
Tirlindana
Tirlindana
Agone
Con un massimo di 8 ami o moschette, per attrezzo
- L' uso dell' attrezzo è consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre
9.6
Cavedanera
Cane
Cavedano
Trota
Con un massimo di 8 esche,
artificiali o naturali, per attrezzo.
- Proibita durante il divieto della trota.
- Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l' uso soltanto a una distanza dalla riva superiore ai 50 m.
10
Attrezzi del tipo "Canna"
10.1
Canna con o senza mulinello
Con non più di 10 ami o simili
- È consentito l' uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore
- La canna utilizzata per la pesca a traino è equiparata ad un attrezzo della categoria tirlindana.
10.2
Lanzettera
Lanzetera
Alborella
Con 30 lanzette al massimo
- Proibita durante il divieto dell' alborella.
Allegato 237)
(artt. 2, 4, 5, 6, 22)
Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)
Art. 1 1Periodi di divieto e lunghezze minime Specie
Periodo di divieto
Lunghezza minima
Trota
dal 26 settembre
al 20 dicembre
30 cm
Salmerino
dal 15 novembre
al 24 gennaio
25 cm Coregone lavarello
dal 15 novembre
al 24 gennaio
30 cm
Coregone bondella
dal 15 novembre
al 24 gennaio
25 cm
Coregone sp.
dal 15 novembre
al 24 gennaio
30 cm
Luccio
dal 15 marzo
al 30 aprile
45 cm
Pesce persico
dal 1° aprile
al 31 maggio
18 cm
Persico trota(1)
dal 1° maggio
al 30 giugno
20 cm
Luccioperca
dal 1° aprile
al 31 maggio
40 cm
Carpa
dal 1° giugno
al 30 giugno
30 cm
Agone
dal 15 maggio
al 15 giugno
20 cm
Tinca
dal 1° giugno
al 30 giugno
25 cm
Anguilla
nessuno
50 cm
Alborella(2)
specie protetta
Pigo
dal 1° maggio
al 31 maggio
nessuna
Barbo
dal 15 maggio
al 15 giugno
nessuna
Gambero indigeno
specie protetta

(1) I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.
(2) Le alborelle catturate accidentalmente con qualsiasi attrezzo vanno immediatamente rilasciate in acqua.
2I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Orari di pesca
Art. 2 1La pesca con attrezzi del tipo canna, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:
Dalle ore 04.00 alle ore 22.00 nei mesi da aprile a settembre compresi;
dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a marzo compresi.
2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:
nei mesi di gennaio e febbraio:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere lasciati in posa illimitatamente;
nel mese di marzo:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere lasciati in posa illimitatamente;
nel mese di aprile:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:
posa a partire dalle ore 17.30; levata entro le ore 07.30;
nei mesi di settembre e ottobre:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di novembre e dicembre:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere lasciati in posa illimitatamente.
4La rete volante e da posta (n. 2.4 della Tabella 2, varionera) può essere utilizzata, in presenza continua del pescatore, durante gli orari previsti dal cpv. 1.
5L' uso del tramaglio al salto è permesso unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.
6Durante il periodo in cui vige l' ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un' ora.

Attrezzi di pesca consentiti
Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 2.
2Nello stretto di Lavena è consentito unicamente l' uso della canna e della tirlindana.

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca
Art. 4 1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
2Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni e se sigillati dal competente guardapesca. Per il controllo delle reti è fatto obbligo della presentazione del certificato di fornitura che specifichi la magliatura, lunghezza, altezza e lo spessore del filo.
3Per le reti volanti e da posta descritte nell' allegato 2 punto 2 è consentito l' uso esclusivamente quando:
a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.
4Ogni rete deve essere segnalata all' inizio e alla fine con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall' Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.
5Le spaderne, i sacchi e i bertovelli sono segnalati con galleggianti di colore bianco.
6Il porto di attrezzi pronti all'impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.
7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

Ausiliari
Art. 5 Nell' esercizio della pesca con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un' altra persona senza patenti.

Attrezzi e sistemi vietati
Art. 6 Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:
- l' uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce;
- la pesca subacquea;
- l' uso di apparecchi per l' individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l' uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell' acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all' abitazione.

Allegato 2: art. 3, Tabella 2
Tabella 2: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio)

Gli attrezzi non contemplati nell' elenco sono vietati.

Osservazioni:
1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
2) S' intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.
N.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima in mm1)
Lunghezza massima in m2)
Altezza massima in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
1
Reti della categoria "Bedina"
Bedina
- Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le caratteristiche
2
Reti della categoria "Volante" e "Da Posta"38)
2.1
Volante e da posta
Reet da truta
Trota
60
300
180 maglie
- Proibita durante il divieto della trota.
- Non può mai essere posta sul fondo.
2.2
Volante e da posta
Cavedano
45-50
300
220 maglie
- Proibita durante il divieto della trota.
- Non può mai essere posta sul fondo.
2.3
Volante e da posta
Pantera
Agone
34-37
200
200 maglie
- Non può essere posta ad una profondità superiore a 3 m dal pelo dell' acqua
- Proibita durante il divieto dell' agone e della trota
2.4
Volante e da posta
Varionera
Alborella
10-14
200
7,5 m
- Proibita durante il divieto dell' alborella
3
Reti della categoria "Da Fondo"39)
3.1
Rete
da fondo
Voltana
Pesce persico
28-33
200
100 maglie
- Proibita durante il divieto del pesce persico.
3.2
Rete da fondo
Reet da salmerin
Salmerino
34-37
100
70 maglie
- Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi.
3.3
Rete da fondo
Antanella
Tinca
Carpa
Luccio
45-48
200
70 maglie
- Proibita durante il divieto della tinca, della carpa, del luccio, dei coregonidi, del pesce persico e del lucioperca.
3.4
Rete da fondo
Reet da pess bianc
Cavedano,
Scardola
50-100
200
70 maglie
- Proibita durante il divieto della trota e del luccio.
4
Rete della categoria "Tramaglio"40)
4.1
Tramaglio
Tramacc
Pesce persico
Mantello:
120-300
Velo: 30-40
150
1,5 m
- Proibito durante il divieto del pesce persico.
4.2
Tramaglio
Tramacc
Tinca
Carpa
Luccio
Mantello:
120-300
Velo: 45
150
1,5 m
- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa.
4.3
Tramaglio
Tramagin
Alborella
Mantello:
120-300
Velo: 6-10
50
1,0 m
- Vietato l' uso in posa. Da usare solo al salto singolarmente.
- Proibito durante il divieto dell' alborella.
5
Attrezzo della categoria "Sacco"
5.1
Sacco
Sac
Bottatrice
Di juta o grossa tela o altre fibre
6
Attrezzo della categoria "Bertovello"
6.1
Bertovello
Bartadel
Luccio
Carpa
Tinca
50
2,0
Diametro
massimo: 0,8
- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.
7
Attrezzi della categoria "Cattura di pesci da esca"41)e 42)
7.1
Bilancino
Quadrant
"Pesce bianco" da esca e gardon
6-8
Lato massimo: 1.0
- Proibito l' uso radendo il fondo e a traino dell' imbarcazione.
- Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d' attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d' acqua con un unico lato libero a lago.
- Quest' ultima limitazione non è applicata qualora l' attrezzo sia usato per l' esclusiva cattura di gardon.
7.2
Nassetta
Nassetta
Pesce da esca
6-8
Altezza
massima 50 cm
Diametro
massimo 25 cm
7.3
Bottiglia
Bottiglia
Pesce da esca
N. Tipo
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Descrizione dell' attrezzo
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
8
Attrezzi della categoria "Guadino"
8.1
Guadino
Guada
Guadin
A diametro variabile
- Da usare solo per estrarre dall' acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
9
Attrezzi della categoria "Spaderna"
9.1
Spaderna
Lignola
Anguilla
Tinca
Pesce persico, ecc.
Con 300 ami per imbarcazione al massimo
- Proibita con l' esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.
10
Attrezzi della categoria "Tirlindana"43)
10.1
Tirlindana
Burlon o Tirlindana
Trota
Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo
- Proibita durante il divieto della trota.
10.2
Tirlindana
Burlon o Tirlindana
Salmerino
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo.
- Proibita durante il divieto del salmerino.
10.3
Tirlindana
Burlon o Tirlindana
Luccio
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo.
- Proibita durante il divieto del luccio.
10.4
Tirlindana
Burlon o Tirlindana
Pesce persico
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo.
- Proibita durante il divieto del pesce persico.
10.5
Tirlindana
Burlon o Tirlindana
Agone
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo.
- Proibita durante il divieto dell' agone e del pesce persico.
10.6
Cavedanera
Cane
Cavedano trota
Con un massimo di 8 esche artificiali o naturali, per imbarcazione applicate a un unico attrezzo.
- Proibita durante il divieto della trota.
- Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l' uso soltanto a una distanza dalla riva superiore ai 50 m.
11
Attrezzi della categoria "Canna"
11.1
Canna con o senza mulinello
Con non più di 10 ami o simili
- È consentito l' uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore.
- La canna utilizzata per la pesca a traino è equiparata ad un attrezzo della categoria tirlindana.
11.2
Lanzettera
Lanzetera
Alborella
Con 30 lanzette al massimo
- Proibita durante il divieto dell' alborella.
Allegato 344)
(artt. 2, 4, 5, 6, 22)
Disposizioni per il fiume Tresa
Gestione della pesca
Art. 1 Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato vocazionale a ciprinidi.
Periodi di protezione
Art. 2 1La pesca è consentita tutto l' anno.
2Nel resto del corso d' acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:
- per i mesi da marzo a settembre, quelli previsti dall' art. 4 cpv. 1 del Regolamento;
- per i mesi da ottobre a febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 45)
3I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell' ultimo giorno di divieto.

Orari di pesca
Art. 3 1La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.
2Nel resto del corso d' acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:
- per i mesi da marzo a settembre, quelli previsti dall' art. 4 cpv. 1 del Regolamento;
- per i mesi da ottobre a febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00.
3Durante il periodo in cui vige l' ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un' ora.

Attrezzi di cattura permessi
Art. 4 Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente con l' uso di una sola canna per pescatore, fatta eccezione per la tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località, nella quale è pure consentito l' uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste al punto 7 nella tabella 2 dell' allegato 2.

Attrezzi e sistemi vietati
Art. 5 Su tutto il corso del fiume è vietato:
a) l' impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;
b) ogni forma di pasturazione;
c) usare lenze con più di 10 fili laterali;
d) usare sistemi per lo stordimento e l' uccisione in acqua di pesci o gamberi;
e) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;
f) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all' abitazione;
g) usare la fiocina;
h) praticare la pesca subacquea.

Lunghezza minima e numero di catture
Art. 6 1Possono essere trattenuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti:
trota fario cm 24
trota iridea cm 22
salmerini cm 25
coregoni cm 30
luccio cm 45
persico reale cm 18
persico trota cm 20
lucioperca cm 40
tinca cm 25
carpa cm 30
barbo cm 20
pigo cm 20
anguilla cm 40
2Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:
a) la cattura di un massimo di 12 capi di salmonidi.
b) la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus ("gardon"). Il limite indicato può essere superato solo per l' apporto di peso dovuto alla cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Divieto di cattura
Art. 7 La cattura dei gamberi è sempre vietata.

Disposizioni finali
Art. 8 Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolamento.

Note:
1) Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
2) Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
3) Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
4) Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
5) Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
6) Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
7) Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
8) Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
9) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
10) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
11) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
12) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
13) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
14) Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
15) Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
16) Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
17) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
18) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
19) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
20) Cpv. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
21) Cpv. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
22) Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
23) Cpv. abrogato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
24) Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
25) Cpv. introdotto dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
26) Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
27) Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
28) Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5; precedente modifica: BU 1997, 567.
29) Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.
30) Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.
31) Allegato modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292; precedente modifica: BU 1999, 366.
32) Per le reti appartenenti alla categoria "volante", ad esclusione del realino, è consentito per il singolo titolare di licenza o patente uno sviluppo lineare massimo di reti concatenate, purché di diverso tipo, pari a 650 m. La disposizione si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate, uguali o diverse, che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente. Nel caso del realino, lo sviluppo complessivo della rete non potrà mai superare la lunghezza massima riportata (120 m).
33) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota(2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
34) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
35) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
36) Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a 6.
37) Allegato modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292; precedente modifica: BU 1999, 366.
38) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota(2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
39) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota(2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
40) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota(2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
41) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
42) Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon alfine di contenerne la presenza. In tal caso i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.
43) Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.
44) Allegato modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292 e 329. Precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 366 e 379.
45) Cpv. modificato dal R 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 329

Categorie e tasse delle patenti

(decisione del Gran Consiglio
del 4 dicembre 2000)

Patenti per reti ed altri attrezzi da pesca valevoli

per il lago Verbano o Ceresio (tipo P)

Categoria:
Costo
P 1 professionale Fr. 1'000.--
P 2 semiprofessionale Fr. 1'000.-
Nota: le domande per il rilascio di questo tipo di patenti devono essere presentate all'Ufficio della caccia e della pesca
Patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D)

Categoria:
Costo
D 1 per tutte le acque pubbliche del Cantone (anche dalla barca
barca sui laghi Verbano e Ceresio)
eccettuata la pesca al temolo

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone Fr. 160.--
- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero
Fr. 320.--
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera
Fr. 500.--
- per i minori di 19 anni, indistintamente
Fr. 50.-

D 2 per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone, nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino
Fr. 60.--
- per i non domiciliati e non dimoranti nel Cantone e stranieri
Fr. 80.--
- per i minori di 19 anni, indistintamente gratuita
Fr. -.--

D 3 per la pesca del temolo (vincolata al possesso della D1)
- per i domiciliati e dimoranti nel Cantone
Fr. 80.--
- per i domiciliati e dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero
Fr. 160.--
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera
Fr. 300.--
- per i minori di 19 anni, indistintamente
Fr. 20.--

Patente turistica per la pesca dilettantistica (tipo T)

Categoria:

T 1 per tutte le acque pubbliche del Cantone (vedi D1)
Costo
eccettuata la pesca del temolo
- per la durata di 2 giorni indistintamente
Fr. 60.--
- idem per i minori di 19 anni indistintamente
Fr. 20.--
- per la durata di 7 giorni indistintamente
Fr. 120.--
- idem per i minori di 19 anni indistintamente
Fr. 30.--

T 2 per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio

- per la durata di 2 giorni indistintamente
Fr. 30.--
- per la durata di 7 giorni indistintamente
Fr. 50.--
- per i minori di 19 anni, indistintamente gratuita
Fr. -.--
1. I minori di 10 anni possono esercitare gratuitamente la pesca con una propria canna se accompagnati da una persona di almeno 18 anni titolare di una regolare patente. Il numero di catture complessivo non dovrà superare quello concesso per una singola patente.
2. La patente di categoria D 3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno staccato la patente di categoria D 1.
3. I pescatori che non hanno compiuto i 19 anni sono esonerati dal pagamento per le patenti di categoria D 2 e T 2 (dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio).

A questi giovani la patente D 2 deve comunque essere rilasciata per la corretta compilazione della statistica.
4. Gli acquirenti di patenti di tipo D devono essere resi attenti che a fine stagione, quando ritornano all'Ufficio caccia e pesca il libretto con la statistica, devono trattenere la patente (ultima pagina volante di copertina), che servirà per l'ottenimento della prossima patente.

Validità della patente
1. La patente deve essere accompagnata da un documento di legittimazione valido.
2. Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'autorità svizzera, munite di fotografie recenti.
3. Per i corsi d'acqua le patenti T1 sono valide solo dal 1. 4. e per i laghi alpini solo dal 15. 6.

Sovrattassa
Ai pescatori non appartenenti ad un'associazione affiliata alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) è applicata una sovrattassa di Fr. 50.- sulle patenti annuali (rispettivamente di Fr. 25.-- per i minori di 19 anni), devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.
Fanno eccezione le patenti D1 per i pescatori dipendenti da sedie a rotelle, la D2 per i minori di 19 anni e la D3 per la pesca al temolo (poiché subordinata al possesso della D1).
Sostituzione della patente

In caso di smarrimento, la patente del tipo D può essere sostituita dall'autorità che l'ha rilasciata, previo il pagamento di una tassa di Fr. 20.-- destinati al Fondo per la fauna ittica la pesca.
Bellinzona 12. 2003

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